CONDOMINIO: I PARCHEGGI NELLE AREE CONDOMINIALI

Da sempre i posti auto sono motivo di grandi discussioni all’interno del condominio.

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente con due diverse pronunce.

Infatti, con l’ordinanza n. 884 del 16.01.2018 ha riconosciuto la qualifica di condomino anche al solo proprietario di posto auto all’interno del condominio.

In tal senso, la Corte ha sostenuto che la disciplina del condominio degli edifici, in base all’articolo 1117 del Codice civile, si applica ogni qual volta vi sia “un rapporto di accessorietà che lega alcune parti comuni a porzioni o unità immobiliari di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stesso o l’uso, salvo che risulti diversamente dal titolo di acquisto. La nozione di condominio si configura, pertanto, non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente.

Su tale base, infatti anche i proprietari esclusivi di spazi destinati a posti auto, compresi nel complesso condominiale, possono dirsi condomini, in base ai criteri fissati dall’art. 1117 c.c., e quindi presumersi comproprietari di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condomini, si trovassero in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con le singole porzioni immobiliari”.

Con l’ordinanza n. 3842 del 16.02.2018, invece, la Corte ha riconosciuto la possibilità, al condomino sfornito di apposito posto auto, di agire nei confronti del costruttore al fine di far accertare l’inadempimento del predetto.

La Corte, nel proprio ragionamento, è partita dell’art. 41 sexies della L. n. 1150 del 1942, il quale prevede che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.

Da tale norma si comprende chiaramente che il vincolo di destinazione previsto dalla legge insiste su aree già indicate nella concessione edilizia e, d’altra parte, che la stessa concessione non potrebbe essere concessa nel caso in cui il costruttore non abbia indicato le aree destinate al parcheggio.

Da ciò, la Corte ha statuito che, nell’ipotesi in cui lo spazio destinato al parcheggio dovesse risultare insufficiente a soddisfare i singoli condomini del fabbricato, il proprietario che ne risultasse privato dovrebbe far valere un inadempimento del costruttore.

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