Crediti bancari finalizzati ad estinzione debiti chirografari preesistenti: niente ipoteca se non si crea nuova disponibilità per il mutuatario

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito di rigetto della domanda della banca di essere ammessa al passivo del fallimento della debitrice, in via di prelazione ipotecaria, in ragione di crediti derivanti da due distinti mutui, erogati con contestuale estinzione di debiti preesistenti chirografari, senza che fosse stata creata nuova disponibilità per il mutuatario.
La Corte ha precisato che solo nel caso in cui il totale del mutuo concesso sia di importo superiore al debito del cliente in essere sul conto (per le esposizioni pregresse), l’operazione per la parte in eccesso potrebbe iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo, essendo per tale quota legittima e protetta dall’ordinamento.

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