Danni all’individuo dovuto ad omissioni della pubblica amministrazione

La Cassazione Civile, con sentenza n°2741 del 12/02/2015, ha statuito che la pubblica amministrazione è responsabile dei danni che occorrono all’individuo dovuti da omissioni da parte della stessa, in quanto ledono il principio del “neminem laedere”. Nella fattispecie il Comune ha dovuto rispondere dei danni occorsi ad un ciclomotorista caduto a seguito dello scontro con un cane randagio. L’ente territoriale è tenuto alla prevenzione del randagismo e al controllo di esso sul territorio di competenza.
 
 

In Rilievo

Altri Articoli Simili