Decorso delle prescrizioni presuntive dopo la dichiarazione di fallimento del debitore

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza n° 16123 del 14 Giugno 2019, n. 16123 ha stabilito che le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di “avvenuto pagamento”; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo.

 

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