Il fallito può essere amministratore di una s.r.l.

La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25050, ha stabilito che il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori né vi è un rinvio alle norme dettate per la società per azioni dall’art. 2382 c.c., tuttavia è possibile inserire delle preclusioni nelle clausole dello statuto.

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