Improseguibile dalla curatela fallimentare il giudizio di opposizione a precetto

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 29327 depositata il 13 novembre 2019 ha stabilito che Il giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, poiché si tratta di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, dunque, resta “attratta” nella competenza del tribunale fallimentare.

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