La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 14384/2022, ha stabilito che in caso di annullamento totale o parziale, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 giugno 2022 n. 19619, ha accolto il ricorso avanzato dalla madre di un minore, autore di una