Le avverse condizioni metereologiche non rilevano quale legittimo impedimento del difensore

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 11945/2019 ha avuto modo di precisare che le condizioni meteorologiche avverse, non possono rilevare quale legittimo impedimento, se non si prova la materiale impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria dove si deve celebrare l’udienza, alla luce dell’imprevedibilità delle stesse. Il ricorrente per mezzo del proprio legale di fiducia articolava il proprio ricorso censurando la violazione di legge, avverso la conferma da parte della Corte di Appello di Ancona, dell’ordinanza che respingeva il legittimo impedimento come proposta dal legale, in primo grado.

Gli Ermellini hanno avuto modo di constatare che il legittimo impedimento lamentato dal difensore di fiducia non sussisterebbe alla luce della nomina di un sostituto, nomina che però non risulterebbe dagli atti, e che seppur tale sostituto appartenente a foro diverso, rispetto a quello in cui materialmente si tenga udienza, fosse nell’impossibilità materiale di presenziare all’udienza, vi avrebbe potuto parteciparvi ove si fosse mosso per tempo per presenziare nella sede giudiziaria stabilita.

Infine, gli Stessi aggiungono a sostegno di quanto ricostruito dalla Corte territorialmente competente, ed al fine di motivarne il rigetto del ricorso, che l’udienza si sia regolarmente svolta, con l’assunzione di prove testimoniali, a prova del fatto che le avverse condizioni meteo presunte non possono rappresentare un’ipotesi di legittimo impedimento.

In Rilievo

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