Le esigenze familiari anche indirette limitano l’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale

La Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 27/04/2020 n.8201, ha stabilito che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

In Rilievo

Altri Articoli Simili