Lo stato di adottabilità è da considerarsi come soluzione estrema

La Cassazione Civile, con sentenza n°881 del 20/01/2015 ha chiarito che avendo il minore, diritto a rimanere nella propria famiglia di origine, occorre fare ricorso allo stato di adottabilità solo come soluzione estrema a cui si può giungere quando non ci siano altri rimedi adeguati.
 

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