La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 23 settembre 2021 n. 25894, ha stabilito che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l’esonero della banca da detta responsabilità.

Phishing: banca responsabile per non aver adottato sistemi di sicurezza aggiuntivi
La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 settembre 2022, ha confermato la condanna di una banca al risarcimento del danno a favore di un