Il Tribunale di Milano, con il decreto dell’11 aprile 2022, ha stabilito che, in presenza di un unico immobile nell’attivo della procedura, già aggiudicato all’incanto in sede di esecuzione forzata prima della sua apertura, il riparto tra i creditori deve tenere conto, non solo delle spese direttamente imputabili alla liquidazione del cespite, ma anche di una quota delle spese generali sostenute nel corso della medesima procedura, compresi quindi i compensi spettanti all’organismo di composizione della crisi e al difensore del sovraindebitato, che lo abbia assistito nel procedimento che ha condotto all’apertura della liquidazione dei beni.

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 giugno 2022 n. 19619, ha accolto il ricorso avanzato dalla madre di un minore, autore di una