STATO DI EBBREZZA: NON CONFIGURABILE IL REATO DI CORRUZIONE EX ART. 322 C.P.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1935/2016 depositata il 19.01.2016, ha ritenuto non configurabile il reato di corruzione, previsto e punito dall’art. 322 c.p., nella condotta di colui che, fermato dagli agenti di polizia e trovato in evidente stato di ebbrezza, offra agli stessi del denaro per essere lasciato andare senza conseguenza alcuna.
Infatti, secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, affinché possa ritenersi integrato il reato di corruzione è necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e che, soprattutto, sia idonea ad ingenerare, nel pubblico ufficiale, un turbamento di natura psicologica. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui la condotta del soggetto agente sia del tutto inadeguata a porre in pericolo il bene protetto, deve ritenersi non configurato il reato di cui all’art. 322 c.p.. Nella fattispecie in esame, il basso importo offerto e l’evidente stato di ebbrezza dell’imputato, consentono di escludere la serietà dell’offerta e la sua conseguente idoneità a ledere o mettere in pericolo l’oggetto giuridico della norma.

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