Articolo su 118 TUB

Il tema sul quale intendiamo fornire elementi di conoscenza e possibili spunti di riflessione ha per oggetto “la trasparenza delle condizioni contrattuali e i rapporti con i clienti”, tema disciplinato dal titolo VI del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993 n.385).
La normativa sulla trasparenza regola le relazioni fra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto.
A tale riguardo occorre considerare come l’ordinamento sia oggi diretto ad assicurare strumenti di tutela per il consumatore, allo scopo di equilibrare la posizione delle parti, altrimenti orientata a favore degli istituti bancari e finanziari.
Nell’ambito della normativa bancaria, assume particolare importanza l’art. 118 del TUB, recentemente modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per conferire una maggiore trasparenza nelle relazioni tra le parti ed in tal modo tutelare la clientela.
Tale articolo, rubricato “Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali”, disciplina alcune prescrizioni che l’istituto bancario è tenuto ad osservare nell’esercizio del c.d. jus variandi (facoltà di modificare, in un rapporto contrattuale, le originarie condizioni normative ed economiche).
Il ricorso alla facoltà dello jus variandi per modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni è stato, negli ultimi anni, largamente utilizzato dalle banche, determinando disagi alla clientela.
L’originaria formulazione dell’art. 118 TUB, contenuta nel Testo Unico Bancario del 1993, presentava profili di carattere vessatorio, riconducibili principalmente alla frequenza delle modifiche, dovute all’andamento del mercato finanziario, apportate dagli istituti di credito alle clausole contrattuali.
Il Codice del Consumo (Legge 229/03), nell’introdurre una normativa volta ad apportare strumenti di tutela a favore del consumatore, ha inoltre evidenziato condotte illegittime poste in essere dagli istituti di credito, in presenza di modifiche unilaterali senza giustificato motivo e prive di un congruo termine di preavviso per il consumatore, anche ai fini del recesso dal contratto.
L’art. 118 del TUB risultava, prima della recente modifica, non pienamente rispondente agli interessi del consumatore sia perché non era previsto alcun riferimento al “giustificato motivo” sia perché il preavviso non risultava adeguato, in quanto si consentiva una comunicazione impersonale, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e si poneva un termine limitato di quindici giorni per l’esercizio del diritto di recesso.
Tali contraddizioni erano state colte da alcune sentenze orientate ad integrare il dettame del TUB con quanto disposto dal “Codice di consumo” (cfr. Corte d’Appello di Roma 24/9/02).
Le recenti disposizioni di legge – Legge 248/06 e D.Lgs. 141/2010 – sono intervenute a correggere tali incongruenze.
In particolare è stato introdotto il principio secondo il quale la modifica unilaterale delle condizioni del contratto è possibile solo in presenza di un giustificato motivo, inoltre tali modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente tramite invio di documento scritto indicante la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla variazione, riconoscendo al cliente la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni.
In caso di mancato rispetto, da parte dell’istituto, di tali prescrizioni le variazioni devono considerarsi inefficaci ed la condotta posta in essere riveste i caratteri della vessatorietà.
Per una più ampia comprensione del mutato quadro di riferimento si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 118 Tub: “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
È purtroppo da rilevare che nonostante gli indicati interventi normativi a difesa dei consumatori, continuano a registrarsi, da parte degli istituti di credito, comportamenti che nella sostanza riducono il potere contrattuale dei clienti stessi che spesso si trovano nella necessità di far ricorso all’azione giudiziaria.

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