Contratto di lavoro e prevenzione da parte del datore

La Cassazione Civile, con sentenza n°1918 del 03/02/2015, ha chiarito che dove esiste un contratto, come quello lavorativo, fra due contraenti fra i quali uno, il datore di lavoro, ha l’onere di prevenire ed assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro, non ci si può appellare all’incompatibilità tra la responsabilità contrattuale e il risarcimento per danno morale.
 

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