Diritto di richiesta dell’avvocato anche prima dell’alcoltest

Con la sentenza n.5396 depositata il 5 febbraio 2015, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, finalmente pone fine al contrasto giurisprudenziale circa la modalità e la tempistica per eccepire la violazione del diritto dell’indagato di farsi assistere da un difensore prima di sottoporsi all’alcoltest. Con la sentenza in questione, la Corte conferma come la nullità di cui sopra debba qualificarsi come una nullità generale a regime intermedio per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale eccesione può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. .
Il controllo della Polizia con l’alcooltest, effettuato senza avvisare il soggetto sottoposto al controllo di poter chiamare un avvocato, è nullo.
 

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