La Corte di Cassazione civile sez. III, con delibera del 20/03/2020 n.7479 ha stabilito che in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Nella specie, due diverse consulenze tecniche non avevano permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.