Indennità di licenziamento senza preavviso

La Cassazione Civile, con sentenza n°24429 del 01/12/2015, ha chiarito che il datore di lavoro (secondo l’art. 2118 c.c.) ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore licenziato senza un preavviso lavorato, l’indennità sostitutiva del preavviso. Non è da eccettuarsi l’eventualità in cui il lavoratore abbia trovato immediatamente un’altra occupazione.

In Rilievo

Altri Articoli Simili