La buona conoscenza del mercato finanziario non esclude l’onere della corretta informazione al cliente

La I sezione Civile con l’ordinanza n. 15709/2019 ha accolto il ricorso presentato da un investitore, avverso la banca, che ha dedotto nei motivi di gravame la responsabilità della banca per la violazione degli obblighi di diligenza e corretta informazione, oltre all’omessa corrispondenza tra le regole previste per la sollecitazione all’investimento e le modalità con cui concretamente erano state poste in essere.

Nel caso di specie, la Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale impone alla banca di dimostrare di aver agito, secondo i corretti canoni di diligenza richiesta, i quali impongono di prospettare alla clientela degli investitori i concreti profili di rischio e, quindi, l’adeguatezza dell’investimento agli effettivi profili di conoscenza dello stesso, rispetto al mercato finanziario.

Pertanto, la stessa Corte ha poi aggiunto che nel – caso concreto – non potesse rilevare la concreta conoscenza dei meccanismi di funzionamento del mercato finanziario, da parte dell’investitore, quale parametro di esonero dell’intermediario dall’assolvimento, a lui imputato, dell’onere di corretta e diligente informazione.

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