Nel reato di rapina, l’aggravante impropria sussiste anche se la vittima non si accorge del palo

Il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell’apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. Pertanto, la II sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7836/2019 attraverso una ricostruzione argomentativa, rileva la maggiore potenzialità criminosa determinata dalla “oggettiva compresenza” sul luogo del delitto di più persone, cioè dalla maggiore potenzialità criminale così generata, in ragione della predisposizione di una organizzazione pluripersonale che, da un lato, genera nei correi l’affidamento reciproco sull’ausilio disponibile e, dall’altro, si risolve in una oggettiva garanzia di successo della attività illecita connessa all’impegno contestuale di più persone. La linea difensiva, contraddistinta dallo screditare la ricostruzione tesa all’accertamento dell’aggravante, data dal fatto che il figlio si sarebbe accorto solo successivamente all’inseguimento della presenza di un “palo”, viene precisamente contestata dal Collegio. Lo stesso identifica, con la mera presenza e la specifica consapevolezza che entrambi i soggetti fossero presenti al fine di realizzare il furto stesso, l’elemento attraverso il quale identificare l’aggravante specifica di rapina impropria.

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