Non rileva l’eventuale consenso della vittima se si installano software per spiarla

Oggetto della Sentenza n. 15701/2019 della V Sezione Penale della Corte di Cassazione è la configurabilità dell’art 617 bis c.p.

La Suprema Corte rigetta il ricorso specificando che la previsione dell’art 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza, e della libertà delle comunicazioni, con l’incriminazione pertanto di tutti quei fatti antecedenti e finalizzati alla lesione del suddetto diritto. Si aggiunge, pertanto, che la condotta di chi installa tali apparecchi, indipendentemente dalla loro effettiva capacità di intercettare le comunicazioni, o dall’effettiva conoscenza di chi li ha spiati dell’oggetto delle comunicazioni stesse, risulta idonea alla perseguibilità e contestazione della fattispecie delittuosa.

Infine, gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che l’eventuale consenso, desumibile dall’inerzia del soggetto spiato, non rileva quale attenuante, in quanto la consumazione del reato avviene al momento dell’installazione, e non con l’effettiva conoscenza del contenuto delle comunicazioni stesse.

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