OMESSO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: NON SEMPRE SI CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL’ART. 570 C.P.

La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 535 dell’8 gennaio 2016 ha analizzato dettagliatamente la fattispecie prevista e punita dall’art. 570 c.p. e, rilevato che il presupposto necessario è l’esistenza di una obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ha ritenuto che l’inosservanza, anche parziale, non determina necessariamente il configurarsi del reato. E’ necessario, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, che ricorrano ulteriori e necessari presupposti ed, in particolare, lo stato di bisogno dell’avente diritto, la consapevolezza di tale stato di bisogno da parte del soggetto agente il quale, ancora, deve trovarsi nella condizione di fornire i mezzi di sussistenza.
Pertanto, nella ipotesi prevista dal secondo dell’art. 570 c.p. ed in caso di versamento parziale dell’assegno alimentare, è onere del Giudice verificare se la condotta abbia inciso consistentemente sulla disponibilità dei mezzi economici che il debitore è tenuto a versare agli aventi diritto nonché valutare oggettivamente ogni variazione peggiorativa delle condizioni economiche del debitore medesimo.

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