Videosorveglianza e lavoratori

Il 30 gennaio 2014 è stata depositata in cancelleria la sentenza della Corte di Cassazione n. 4331 in merito al diritto alla videosorveglianza ed alla riservatezza, in luogo di lavoro o meno. L’esistenza di telecamere, anche se non funzionanti, non esonera il titolare (datore di lavoro o rappresentante legale) da responsabilità circa gli adempimenti preventivi richiesti dall’art. 4 della legge 300/1970. Infatti, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recita il divieto di installazione di apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Qualora le esigenze lavorative richiedano l’installazione di tali apparecchi esse potranno essere installate solo previa autorizzazione della rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza di queste, di una commissione interna. In caso di violazione del citato art. 4, legge 300/1970, il datore di lavoro va incontro a tre diverse conseguenze: – di natura penale, con una ammenda da € 154,94 ad € 1549,37 od arresto da 15 giorni ad un anno; – di natura civile, in quanto i dati raccolti impropriamente non avrebbero valore probatorio in un eventuale contenzioso; – di natura sindacale qualora il datore di lavoro non avesse rispettato le procedure di consultazione dei rappresentanti sindacali.

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