La Corte di Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza n. 32847/22, ha ribadito il principio che l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio o sulla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Migliaia di famiglie hanno pagato alle RSA rette che non dovevano ? Sembra proprio di sì…
Negli ultimi anni ho incontrato tante famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, partite IVA, aiutando tutti a superare situazioni di crisi o insolvenza. Da qualche giorno sto