La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, con ordinanza del 6 agosto 2021 n. 22465, ha stabilito che ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Phishing: banca responsabile per non aver adottato sistemi di sicurezza aggiuntivi
La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 settembre 2022, ha confermato la condanna di una banca al risarcimento del danno a favore di un