Obblighi ereditati dal cessionario di un’azienda

Con la sentenza n°21565, 13/10/2014, la Cassazione Civile ha stabilito che il cessionario di una azienda diviene titolare degli obblighi – che gravavano sul cedente – in favore del lavoratore (a norma dell’art.2112, comma 1,c.c.) e quindi risponde di tutte le obbligazioni che non siano stati estinte per prescrizione.
 
 

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