AMMISSIBILE L’ISTANZA DI FALLIMENTO ANCHE SE IL CREDITO E’ CONTESTATO

Con ordinanza n. 163 dell’8.01.2016, la Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’istanza di fallimento è ammissibile anche se il credito posto alla base è oggetto di contestazione in autonomo giudizio.
In particolare, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, l’art. 6 R.D. n. 267 del 1962 non presuppone né un accertamento definitivo del credito né l’esecutività del titolo, ragion per cui è ammissibile l’istanza di fallimento anche se il credito è oggetto di un giudizio ancora pendente.
La dichiarazione di fallimento, infatti, richiede unicamente un accertamento incidentale del giudice fallimentare volto ad accertare la legittimazione dell’istante.

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