Avvocati: se il compenso é concordato, non si applicano le tariffe forensi

La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza del 4 febbraio 2021 n. 2631, ha stabilito che in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.

In Rilievo

Altri Articoli Simili