La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 5059/20 depositata il 25 febbraio, ha stabilito che Le aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manca un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale e la loro trasformazione in area destinata all’installazione di box, a beneficio solo di alcuni condomini, determina sia un’alterazione della struttura della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.
Migliaia di famiglie hanno pagato alle RSA rette che non dovevano ? Sembra proprio di sì…
Negli ultimi anni ho incontrato tante famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, partite IVA, aiutando tutti a superare situazioni di crisi o insolvenza. Da qualche giorno sto
