Il mutuo finalizzato all’acquisto dell’azienda non è ammesso al passivo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31313/2022, si è pronunciata sull’inapplicabilità della disciplina del fenomeno successorio (di cui all’art. 2558 e all’art. 2560 c.c.) al debito derivante dal contratto di mutuo stipulato per l’acquisizione dell’azienda, poi ceduta e successivamente fallita, giungendo alla conclusione che il creditore non può essere ammesso al passivo sulla base delle norme sulla successione dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e nei debiti da questi scaturenti.

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