Infortunio nel parco acquatico

La Cassazione Civile, con sentenza n°23108 del 12/11/2015 ha statuito che l’infortunato scivolato a terra, a causa di una chiazza d’acqua, in un parco acquatico non può ottenere il risarcimento danni in quanto la colpa è stata dichiarata esclusivamente a suo carico.
L’evento dannoso svoltosi di giorno, in piena visibilità della pozza d’acqua, è da ritenersi colpa dell’infortunato che non ha usufruito infatti del corrimano messo a disposizione e non ha tenuto la giusta prudenza.
In Rilievo

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