L’accertamento dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1069/20 depositata il 20 gennaio ha stabilito che ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 l. fall. può essere ravvisato nell’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare, in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società.

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