La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1069/20 depositata il 20 gennaio ha stabilito che ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 l. fall. può essere ravvisato nell’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare, in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società.
Migliaia di famiglie hanno pagato alle RSA rette che non dovevano ? Sembra proprio di sì…
Negli ultimi anni ho incontrato tante famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, partite IVA, aiutando tutti a superare situazioni di crisi o insolvenza. Da qualche giorno sto
