La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 12 aprile 2021 n. 9593, ha stabilito che l’art. 99 richiamato, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti» non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.
Migliaia di famiglie hanno pagato alle RSA rette che non dovevano ? Sembra proprio di sì…
Negli ultimi anni ho incontrato tante famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, partite IVA, aiutando tutti a superare situazioni di crisi o insolvenza. Da qualche giorno sto
