La III sezione della Cassazione Civile, con sentenza n° 12291 del 30/05/2014, ha statuito che è possibile il recesso dal contratto di locazione, ai sensi degli articoli 4 e 27 I. 27 luglio 1978 n.392, qualora vi siano motivi gravi, estranei alla volontà del conduttore del contratto, che non erano prevedibili al momento della costituzione del rapporto, e che per la loro gravità rendono oltremodo gravosa la prosecuzione di tale rapporto (nella fattispecie il continuo abbaiare di un cane di proprietà dell’inquilino del piano superiore).
Migliaia di famiglie hanno pagato alle RSA rette che non dovevano ? Sembra proprio di sì…
Negli ultimi anni ho incontrato tante famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, partite IVA, aiutando tutti a superare situazioni di crisi o insolvenza. Da qualche giorno sto
