Sequestro giudiziario in pendenza di procedura di concordato preventivo: improcedibilità.

L’art. 168 L.F., in merito agli effetti della presentazione del ricorso per concordato preventivo, stabilisce che “dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”.
Allo stesso modo, il divieto di cui all’art. 168 L.F. si applica anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 182 bis l.f., in quanto quest’ultimo articolo, al comma tre, richiama espressamente la disposizione dell’art. 168 r.d. n. 267/1942.
L’art. 33 comma 1, lett. C, del D.L. 83/2012 (c.d. decreto Sviluppo), convertito in l. 134/2012, abbia espressamente affermato che il divieto di intraprendere o proseguire azioni sul patrimonio del debitore deve estendersi non solo alle procedure esecutive ma anche a quelle cautelari.
L’espressa previsione di estendere gli effetti della domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione anche alle azioni cautelari si era resa necessaria alla luce dei dubbi interpretativi sollevati dalla giurisprudenza relativamente alla precedente disposizione.
Infatti, parte della giurisprudenza riteneva che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive andasse interpretato come esteso anche a tutte le azioni cautelari (Trib. Firenze 23.12.2006 – “Le azioni esecutive precluse nel concordato preventivo comprendono le domande di sequestro conservativo e giudiziario come pure tutte le altre tutele cautelari, le quali devono ritenersi inammissibili se proposte dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo”.  Tribunale  Firenze 23/12/2006), mentre altra parte della giurisprudenza riteneva invece che questa preclusione riguardasse solo le azioni cautelari che mirassero a realizzare il proprio credito come il sequestro conservativo, essendo invece ammissibili tute le altre (Trib. Genova 9.2.2011), altra parte aveva invece sostenuto l’ammissibilità di tutte le azioni cautelari, anche quelle di natura conservativa (Trib. Verona 28.1.2012).
Con la modifica dell’art. 168 L.F., invece, il legislatore ha voluto espressamente rendere il patrimonio del debitore immune anche dai provvedimenti cautelari, in corso e non, che potrebbero mettere a rischio la fattibilità del piano di concordato o di ristrutturazione.
Il ricorso per sequetsro giudiziario promosso in pendenza della procedura di concordato preventivo deve essere dichiarato improcedibile.
 

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